La forma primordiale nell’universo delle società di persone, come efficace strumento di pianificazione patrimoniale
Cos’è la società semplice
La società semplice (s.s.) costituisce la forma più elementare di società di persone, direi quasi il nucleo primordiale nell’universo societario. La caratteristica fondamentale è che essa può avere quale oggetto sociale, esclusivamente l’esercizio di un’attività economica non commerciale (e quindi prevalentemente l’esercizio di attività agricola, oppure gestione di patrimoni immobiliari, o attività intellettuali).
L’atto costitutivo non è soggetto a formalità particolari, ma è richiesta almeno la forma scritta a seconda dei beni conferiti nella società. La società deve essere iscritta al Registro delle Imprese. Non è prevista l’esistenza di un capitale minimo.
La forma scritta è sempre richiesta:
- nel caso di conferimento di beni mobili oppure altri diritti reali immobiliari
- nel caso di conferimento del godimento degli stessi a tempo indeterminato o comunque per un periodo eccedente i nove anni.
Caratteristiche della società semplice
La società semplice è caratterizzata dalla responsabilità personale illimitata e solidale di tutti i soci per le obbligazioni sociali. Con apposito patto può essere esclusa la responsabilità personale dei soci che non hanno agito in nome della società, ma il patto deve essere portato a conoscenza dei terzi, altrimenti questa limitazione di responsabilità di fatto non si realizza.
La società semplice non è soggetta al fallimento.
Le modifiche allo statuto ed ai patti interni alla società, richiedono il consenso di tutti i soci, salvo diversa indicazione dell’atto costitutivo stesso.
I soci
Per la costituzione della società semplice, occorrono almeno due soci che siano persone fisiche, o società di persone, o società di capitali, oppure enti, quali associazioni e fondazioni.
Amministrazione e rappresentanza
L’amministrazione e la rappresentanza della società spettano generalmente a ciascun socio disgiuntamente dagli altri. Sono ammessi tuttavia patti contrari e i soci, in sede di costituzione della società, possono decidere di scegliere un sistema di amministrazione congiunta sia per l’attività ordinaria che per la straordinaria, oppure disgiunta solo per l’ordinaria e congiunta per la straordinaria. È anche possibile riservare l’amministrazione soltanto ad alcuni dei soci.
Autonomia patrimoniale imperfetta
L’autonomia patrimoniale della società semplice è imperfetta, delle obbligazioni sociali risponde non solo il patrimonio sociale, ma anche i patrimoni dei singoli soci che hanno agito in nome e per conto della società e successivamente di tutti gli altri soci. L’autonomia patrimoniale imperfetta differenzia le società di persone dalle società di capitali, in cui i soci rispondono delle obbligazioni sociali nei limiti della quota conferita in società.
Ciò sta a significare che, pur avendo, la società semplice un’autonomia patrimoniale, essa sarà imperfetta poiché il creditore sociale potrà pur sempre aggredire anche il patrimonio personale del socio per poter soddisfare le proprie pretese di credito.
Il creditore potrà rivalersi sul socio, soltanto in via sussidiaria, prima il creditore sociale dovrà cercare di escutere il patrimonio sociale e, solo in caso di insufficienza di quest’ultimo, passare a quello dei singoli soci.
Il creditore personale del singolo socio, tuttavia, non può aggredire il patrimonio della società semplice per poter soddisfare le proprie pretese, anche se potrà pur sempre soddisfarsi sulla quota di utili che spettano al socio debitore, e compiere degli atti di natura conservativa sulla quota che a questi spetta nella liquidazione.
Scioglimento della società semplice
La società si scioglie per il decorso del termine di durata, per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, per la volontà di tutti i soci, quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita, e per le altre cause previste dal contratto sociale.
In caso di scioglimento può essere nominato un liquidatore che provvede a riscuotere i crediti residui, pagare i debiti residui, liquidare la società ripartendo il patrimonio residuo fra i soci e, al termine della liquidazione, chiedere la cancellazione dal registro delle imprese.
La fase di liquidazione può essere evitata qualora, al verificarsi della causa di scioglimento, non esistano debiti sociali ed i soci decidano di ripartirsi direttamente l’eventuale patrimonio sociale residuo in proporzione alle rispettive quote, anche mediante assegnazioni dei beni residui. In tale caso si potrà cancellare la società dal Registro delle Imprese contestualmente alla decisione dei soci relativa allo scioglimento della società.
Società Semplice e Famiglia: un binomio vincente
L’utilizzo della società semplice nelle realtà familiari, che vogliono tutelare il proprio patrimonio, trova la sua massima esaltazione.
A volte un freno all’utilizzo del Trust (strumento peraltro eccezionale, che merita approfondimento) è lo “spossessamento” dei beni conferiti nello stesso, in quanto vi è un vero e proprio passaggio di proprietà dal disponente nei confronti del Trust.
Con la Società Semplice si adotta uno strumento societario, che consente comunque all’originale proprietario una forma di godimento diretto del patrimonio.
La società semplice è utile soprattutto se il patrimonio vuole essere messo esclusivamente al servizio della famiglia nucleare.
La Società Semplice ha un patrimonio proprio, separato da quello dei soci. Rende i singoli beni conferiti nella società immuni dall’aggressione dei creditori particolari del socio. Inoltre, le quote della società semplice sono insequestrabili e impignorabili.
Un’ulteriore evoluzione potrebbe essere, sempre nell’ambito familiare, portare la Società Semplice verso uno status di Holding di Famiglia (una sorta di cassaforte dei beni familiari).
In conclusione, quali vantaggi posso trarre dall’utilizzo della Società Semplice?
- Assenza di elevati formalismi e possibilità di modellare i patti sociali in base alle specifiche esigenze dei soci
- Costi di gestione minimi
- Salvaguardia del patrimonio
- Accentramento dell’attività di gestione di patrimoni mobiliari o immobiliari
- Gestione del passaggio generazionale
- Conferimento dei beni: dalla detenzione personale verso una detenzione societaria
- Nessun obbligo di tenuta scritture contabili e di redazione del bilancio
- Nella gestione di beni immobili, vengono generati redditi di natura fondiaria anziché tassazione Irpef Persone Fisiche
- Separazione Patrimoniale rispetto al patrimonio personale dei Soci.
Lo strumento per quanto si presenti semplice da attuare, richiede come tutte le corrette pianificazioni patrimoniali, una approfondita valutazione del contesto personale, familiare, professionale ed i relativi obiettivi di tutela che si intendono perseguire.
Mettere in rete i propri professionisti di riferimento (notaio, avvocato, consulente patrimoniale, commercialista) permette di creare una sinergia di competenze che possono elevare il livello della consulenza e il conseguente impianto strategico.
Un esempio? Qui sotto un recente articolo dal titolo La società semplice: un caso concreto del Dott. Silvano Maggio, Commercialista e titolare del medesimo Studio, membro del Direttivo di Associazione Nazionale Consulenti Patrimoniali (ANCP) che illustra lo sviluppo di un caso per un Cliente da lui assistito.
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